Cass. civ. n. 13127 del 17 maggio 2025

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Dichiarazione di inefficacia ex art. 64 l.fall. della cessione di crediti nei confronti della società scissa - Responsabilità solidale della beneficiaria della scissione - Sussistenza - Presupposti.


In tema di revocatoria fallimentare, sussiste la responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 2506 quater, comma 3 c.c., della società beneficiaria della scissione, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato, per il debito restitutorio conseguente alla dichiarazione di inefficacia ex art. 64 l.fall. dell'atto di cessione dei crediti tra la società cedente, poi dichiarata fallita, e la società cessionaria, poi oggetto di scissione, a condizione che il predetto debito restitutorio e la dichiarazione di fallimento siano anteriori rispetto all'atto di scissione societaria.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 31652 del 2024

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2506 quater com. 3
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 64

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