Cass. civ. n. 13131 del 17 maggio 2025

Testo massima n. 1


IMPRESA - IN GENERE Associazione temporanea di imprese - Rappresentanza esclusiva anche processuale - Titolarità ed esercizio del diritto di credito verso l'appaltante - Pignorabilità presso il terzo committente del credito delle mandanti - Esclusione - Fondamento.


Nell'associazione temporanea di imprese spetta alla mandataria la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle mandanti nei confronti della stazione appaltante fino all'estinzione di ogni rapporto, benché senza alcuna cessione o trasferimento della titolarità del credito delle associate; di conseguenza, non è consentito ai creditori delle mandanti associate pignorare presso il terzo committente il diritto di credito (di cui le mandanti restano comunque titolari), perché la procedura espropriativa presso terzi mira a far conseguire al creditore procedente l'assegnazione di un credito che lo stesso esecutato potrebbe far valere e attribuisce all'assegnatario la medesima posizione creditoria che nel rapporto obbligatorio spettava all'esecutato. (Principio affermato ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 16266 del 2018

Normativa correlata

Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 37 com. 17
Cod. Civ. art. 1723 com. 2
Cod. Civ. art. 1726
Cod. Proc. Civ. art. 363

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