Cass. civ. n. 13144 del 15 maggio 2023
Testo massima n. 1
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Leasing immobiliare - Clausola di salvaguardia - Finalità - Oggetto - Impegno a non applicare tassi superiori a quelli di legge - Conseguenze.
In tema di leasing immobiliare, l'inserimento di una clausola "di salvaguardia", in forza della quale l'eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale di mora dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del cd. "tasso soglia" antiusura previsto dall'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della società di leasing, consistente nell'impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge; pertanto, in caso di contestazione, spetterà alla società di leasing medesima, secondo le regole della responsabilità "ex contractu", l'onere della prova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 644
Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2 com. 4