Cass. civ. n. 13151 del 13 maggio 2024
Testo massima n. 1
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Domanda riconvenzionale - Ammissibilità - Applicabilità del termine decadenziale - Sussistenza - Inosservanza - Conseguenze - Fattispecie.
Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi la domanda riconvenzionale è ammissibile se il provvedimento del giudice dell'esecuzione incide contestualmente, oltre all'interesse dell'opponente, anche quello dell'opposto e a condizione che essa sia spiegata, a pena di decadenza, nel termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., decorrente dal compimento o dalla conoscenza dell'atto esecutivo opposto, perché, in mancanza, si determina la sanatoria dell'atto stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, aveva dichiarato ammissibile la domanda riconvenzionale dell'opposto sebbene tardivamente introdotta soltanto nella fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi e, dunque, quando era ormai ampiamente decorso il termine di venti giorni decorrente dalla conoscenza dell'ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 612 c.p.c.).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.