Cass. civ. n. 13154 del 18 maggio 2025

Testo massima n. 1


PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - IN GENERE Disciplina ex art. 889 c.c. - Estensione alle opere non espressamente contemplate dall'art. 889 c.c. - Condizioni - Applicabilità alla piscina - Criteri.


L'obbligo del rispetto delle distanze previsto per pozzi, cisterne e tubi può essere affermato, in via di interpretazione estensiva, anche per le opere non espressamente contemplate dall'art. 889 c.c. (nella specie, piscina), purché sia accertata in concreto, sulla base delle loro specifiche caratteristiche, l'esistenza di un'eguale potenzialità dannosa che imponga una parità di trattamento.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 3643 del 1986

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 889

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