Cass. civ. n. 13155 del 18 maggio 2025

Testo massima n. 1


PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - DISTANZE Muro di cinta - Esenzione dal computo delle distanze tra costruzioni - Requisiti - Muro sopraelevato su fabbricato a delimitazione della terrazza di copertura - Muro parte integrante di un patio - Inclusione nel computo delle distanze - Ragioni.


Il muro di cinta, da non considerare per il computo delle distanze tra costruzioni, è solo quello con facce emergenti dal suolo che, essendo destinato alla demarcazione della linea di confine ed alla separazione dei fondi, si presenti separato da ogni altra costruzione; esulano, pertanto, da tale nozione, sia il muro eretto in sopraelevazione di un fabbricato, a delimitazione di una terrazza di copertura di questo, sia quello costituente delimitazione laterale di un patio, giacché ambedue tali manufatti non si configurano separati dall'edificio cui ineriscono ma restano in esso incorporati.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 26263 del 2018

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 873
Cod. Civ. art. 878

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE