Cass. civ. n. 13163 del 14 maggio 2024

Testo massima n. 1


SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - IN GENERE Morte del socio - Scioglimento del rapporto e diritto alla liquidazione della quota - Art. 2289 c.c. - Crediti del de cujus - Divisione fra i coeredi - Esclusione - Conseguenze - Litisconsorzio di tutti i coeredi - Esclusione.


Nelle società di persone, la morte di uno dei soci, determinando lo scioglimento del suo rapporto particolare con la società e l'acquisto, da parte degli eredi, del diritto alla liquidazione della sua quota, secondo i criteri fissati dall'art. 2289 c.c., fa sorgere in capo ad essi un diritto di credito nei confronti della società, che non si divide automaticamente in ragione delle rispettive quote, ma entra a far parte della comunione ereditaria e può essere fatto valere, nella sua interezza, da ciascuno dei partecipanti singolarmente, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 16556 del 2020

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2284
Cod. Civ. art. 2289
Cod. Civ. art. 727
Cod. Civ. art. 752

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