Cass. civ. n. 13165 del 14 maggio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE


Cause soggette al rito del lavoro - Termine breve per la impugnazione - Decorrenza - Notifica alla parte personalmente ex art. 479 c.p.c. - Idoneità a far decorrere il termine - Esclusione.


Il termine breve d'impugnazione decorre, anche nelle cause soggette al rito del lavoro, dalla notificazione della sentenza effettuata, ex art. 285 c.p.c., al procuratore della parte costituita, nel domicilio (reale od eletto) del medesimo, sicché la notificazione fatta, ai sensi dell'art. 479 c.p.c., alla parte personalmente non è idonea a far decorrere il suddetto termine.

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 285
Cod. Proc. Civ. art. 170
Cod. Proc. Civ. art. 479
Cod. Proc. Civ. art. 434 com. 2 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 325
Cod. Proc. Civ. art. 326

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