Cass. civ. n. 13169 del 18 maggio 2025
Testo massima n. 1
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)
Giudicato esterno - Rilevanza entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione - Sussistenza - Identità di petitum e causa petendi - Necessità - Fattispecie.
Il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva escluso la sussistenza del giudicato esterno in ordine all'estinzione delle obbligazioni di una compagnia assicuratrice per intervenuto esaurimento del massimale aggregato, accertata in altro giudizio tra le medesime parti e in relazione al medesimo periodo di vigenza del contratto, ma avente diverso petitum e diversa causa petendi, in quanto relativa ad altro sinistro).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.