Cass. pen. n. 6057 del 24 maggio 1994

Testo massima n. 1


La parte lesa, la quale abbia trasferito nel giudizio penale l'azione risarcitoria costituendosi parte civile, ha diritto di ripetere le spese sostenute in entrambe le sedi giudiziarie, tenuto conto della spendita di attività processuali effettivamente poste in essere. (Fattispecie relativa a sentenza di applicazione della pena su richiesta con la quale l'imputata era stata condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile, pertinenti il giudizio penale ed il procedimento civile già pendente, di analogo contenuto risarcitorio).

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