Cass. civ. n. 13189 del 15 maggio 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' Appello - Inammissibilità ex art. 342 c.p.c. - Termini di preclusione previsti dall’art. 348-ter c.p.c. - Applicabilità - Esclusione.
L'inammissibilità dell'appello pronunciata in ragione del difetto di specificità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e non sulla base dei presupposti di cui all'art. 348-bis c.p.c. (ossia, in considerazione dell'insussistenza di alcuna ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione) non è soggetta ai termini di preclusione imposti dall'art. 348-ter c.p.c., e, pertanto, può essere emessa anche dopo l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c..
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 348 bis
Cod. Proc. Civ. art. 348 ter
Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST.