Cass. civ. n. 13189 del 15 maggio 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA'


Appello - Inammissibilità ex art. 342 c.p.c. - Termini di preclusione previsti dall’art. 348-ter c.p.c. - Applicabilità - Esclusione.


L'inammissibilità dell'appello pronunciata in ragione del difetto di specificità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e non sulla base dei presupposti di cui all'art. 348-bis c.p.c. (ossia, in considerazione dell'insussistenza di alcuna ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione) non è soggetta ai termini di preclusione imposti dall'art. 348-ter c.p.c., e, pertanto, può essere emessa anche dopo l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c..

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 342
Cod. Proc. Civ. art. 348 bis
Cod. Proc. Civ. art. 348 ter
Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST.

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