Cass. civ. n. 1319 del 12 gennaio 2024

Testo massima n. 1


DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - IN GENERE Rendiconto - Operazione preliminare ma non pregiudiziale - Configurabilità - Conseguenze - Istanza di parte - Necessità - Art. 345 c.p.c. - Applicabilità.


Il rendiconto, ancorché per il disposto dell'art. 723 c.c. costituisca operazione contabile che deve necessariamente precedere la divisione, poiché preliminare alla determinazione della quota spettante a ciascun condividente, non si pone, tuttavia, in rapporto di pregiudizialità con la proposizione della domanda di divisione giudiziale, ben potendosi richiedere tale divisione ex art. 1111 c.c. a prescindere dal rendiconto, a tanto potendosi e dovendosi provvedere nel corso del giudizio. Il giudice non può, peraltro, disporre il rendiconto senza istanza delle parti, le quali devono indicare i presupposti di fatto del relativo obbligo, con la conseguenza che la detta istanza non può non essere soggetta al regime di cui all'art. 345 c.p.c.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 25120 del 2018

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1111
Cod. Civ. art. 723
Cod. Proc. Civ. art. 345

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