Cass. civ. n. 13202 del 19 maggio 2025
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Detrazione dei costi - Presupposti - Riferibilità all'esercizio dell’impresa ed effettivo sostenimento da parte della società contribuente - Royalties - Requisiti formali del contratto di licenza - Irrilevanza - Fondamento.
In tema di IVA, la detrazione dei costi richiede la loro inerenza all'attività di impresa - da intendersi come necessità di riferire i costi all'esercizio dell'attività imprenditoriale - e il loro effettivo sostenimento da parte della società contribuente, cosicché, in caso di royalties corrisposte per l'uso di un marchio, restano irrilevanti i requisiti formali del contratto di licenza, non essendo imposta la forma scritta ad substantiam, né risultando vietate le stipulazioni per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 c.c.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1350
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 com. 1 CORTE COST.