Cass. civ. n. 13203 del 15 maggio 2023

Testo massima n. 1


OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Azione di indebito arricchimento - Declaratoria di inesistenza del contratto - Carattere ostativo - Esclusione - Sussidiarietà - Sussistenza - Fondamento.


In tema di azione di indebito arricchimento, la sentenza che dichiara l'inesistenza del contratto esclude (in negativo) che l'avente diritto possa nuovamente esercitare l'azione contrattuale e accerta (in positivo) la sussistenza dell'indefettibile presupposto della sussidiarietà (e, cioè, l'indisponibilità di un rimedio alternativo a quello contrattuale), atteso che - a differenza di quanto accade in caso di rigetto della domanda per nullità del titolo contrattuale, preclusivo dell'azione ex art. 2041 c.c. - la domanda di indebito arricchimento non si configura come uno strumento volto ad aggirare l'operatività di norme imperative, bensì come l'unico mezzo idoneo a far valere il diritto all'indennizzo per il pregiudizio subito.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 20069 del 2018

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2041

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