Cass. civ. n. 13214 del 14 maggio 2024
Testo massima n. 1
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA ("ALIUD PRO ALIO") - IN GENERE Vendita di "aliud pro alio" - Nozione - Presupposti - Fattispecie.
In tema di vendita, sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. e di risarcimento del danno, qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto integrata la consegna di aliud pro alio in relazione ad una fornitura di calcestruzzo in considerazione della sola minore resistenza rispetto a quello commissionato, pur non emergendo dalla motivazione il grado di incidenza della predetta minore resistenza sulla capacità del bene fornito di assolvere alle sue funzioni).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1490
Cod. Civ. art. 1497