Cass. civ. n. 13215 del 15 maggio 2023

Testo massima n. 1


OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO Promessa di pagamento non titolata - Efficacia di astrazione processuale - Indicazione del promissario di riferibilità della promessa a rapporto diverso da quello dedotto dal promittente - Implicita rinuncia al beneficio dell'astrazione processuale - Esclusione - Offerta di prova di tale diverso rapporto - Configurabilità - Condizioni.


In tema di promessa di pagamento non titolata, la mera indicazione del promissario circa la riferibilità della promessa ad altro rapporto, rispetto a quello dedotto dal promittente, non comporta implicita rinuncia ad avvalersi del beneficio dell'astrazione processuale: la rinuncia al vantaggio della dispensa dell'onere della prova del rapporto fondamentale richiede, infatti, una inequivoca manifestazione della volontà abdicativa, la quale è configurabile quando il beneficiario, nell'azionare il credito, deduca, oltre alla promessa di pagamento, il rapporto ad essa sottostante con autonoma iniziativa istruttoria (che non può ricavarsi dal mero dato dell'indicazione di altro rapporto) e non anche quando lo stesso promissario formuli tale richiesta istruttoria per reagire alle eccezioni del promittente.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 14773 del 2019

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1988
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1987

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