Cass. civ. n. 13223 del 14 maggio 2024
Testo massima n. 1
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Espropriazione presso terzi - Dichiarazione ex art. 547 c.p.c. - Opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione - Oggetto - Esistenza del credito - Esclusione - Erronea interpretazione della dichiarazione come positiva - Ammissibilità - Limiti.
In tema di esecuzione presso terzi, con l'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l'ordinanza di assegnazione emessa sulla scorta della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c., il terzo pignorato non può contestare l'esistenza del credito assegnato, ma solo, deducendo l'erronea interpretazione data dal giudice dell'esecuzione della dichiarazione di quantità quale dichiarazione positiva, far valere l'illegittimità dell'assegnazione dei crediti pignorati per essere stata adottata in mancanza di una dichiarazione positiva di quantità non contestata.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.