Cass. civ. n. 2215 del 23 febbraio 1993

Testo massima n. 1


In caso di rimessione della causa al collegio ai sensi dell'art. 187 c.p.c., per la decisione di una questione preliminare di merito, il collegio stesso è investito del potere di decisione dell'intera controversia e, in mancanza di conclusioni istruttorie delle parti, ritenute rilevanti e concludenti, qualora non ritenga di disporre d'ufficio mezzi istruttori non vincolanti all'istanza di parte, deve decidere l'intera causa allo stato delle emergenze istruttorie eventualmente esistenti, definendo il giudizio nel relativo grado.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE