Cass. civ. n. 13244 del 15 maggio 2023

Testo massima n. 1


SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - ESECUZIONE FORZATA Ordinanza di rilascio di immobile - Esecuzione forzata - Successivo accertamento dell’inesistenza del diritto al rilascio - Domanda di risarcimento danni - Art. 96, comma 2, c.p.c. - Proposizione nel medesimo giudizio - Necessità - Improponibilità in giudizio autonomo - Eccezioni.


La domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'esecuzione forzata dell'ordinanza di rilascio dell'immobile, emessa nel procedimento sommario di convalida di sfratto e successivamente travolta, nel giudizio di merito, dall'accertamento di inesistenza del diritto di procedere al rilascio, rientrando nella previsione dell'art. 96, comma 2, c.p.c., va proposta nel medesimo giudizio in cui il titolo esecutivo si è formato e non in uno autonomo e separato, salvo che sussista un'impossibilità di fatto, ricorrente qualora la vittima, al momento del compimento della temeraria iniziativa processuale, non aveva patito alcun danno né poteva ragionevolmente prevedere di subirne in seguito, ovvero un'impossibilità di diritto, qualora sussistano preclusioni di carattere processuale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 9297 del 2007

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 2
Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

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