Cass. civ. n. 13253 del 14 maggio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO Condanna alle spese di primo grado - Attribuzione in favore della parte vittoriosa in appello rimasta contumace in primo grado - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Cassazione senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c. - Fondamento.


La statuizione con la quale il giudice liquidi, in favore della parte vittoriosa in appello, le spese processuali del primo grado di giudizio, nel quale la stessa era rimasta contumace, va cassata senza rinvio, in applicazione dell'art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto, pur essendo espressione di un potere officioso del giudice, la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa che non si sia difesa e non abbia, quindi, sopportato il corrispondente carico non può essere disposta ed è assimilabile ad una pronuncia resa in mancanza del suddetto potere.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 16786 del 2018

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

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