Cass. civ. n. 13265 del 14 maggio 2024

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Atti di disposizione anteriori all'insorgenza del credito - "Partecipatio fraudis" del terzo acquirente - Accertamento - Criteri - Prova - Presunzioni - Ammissibilità - Apprezzamento riservato al giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti.


In tema di revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito la condizione per l'esercizio dell'azione è, oltre al "consilium fraudis" del debitore, la "participatio fraudis" del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di quest'ultimo della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro; tale elemento psicologico, ex art. 2901, comma 1, n. 2, c.c., quale oggetto di prova a carico del soggetto che lo allega, può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, con un apprezzamento, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 18315 del 2015

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2697
Cod. Civ. art. 2901

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