Cass. civ. n. 13289 del 19 maggio 2025

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Responsabilità della P.A. per il danno da incolpevole affidamento su provvedimento ampliativo annullato - Natura - Responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato - Conseguenze in tema di riparto dell’onere probatorio.


In tema di responsabilità della P.A. per lesione dell'affidamento incolpevolmente riposto nella legittimità di un provvedimento amministrativo, da inquadrarsi nell'ambito della responsabilità da contatto sociale qualificato, l'onere probatorio è ripartito in base all'art. 1218 c.c., sicché il privato è tenuto a dimostrare il rapporto inerente al provvedimento autorizzatorio richiesto, il comportamento della P.A. contrario ai doveri di correttezza e buona fede e tale da ingenerare l'affidamento incolpevole (salva l'ipotesi del comportamento omissivo, per il quale è sufficiente la mera allegazione), il relativo nesso di causalità e il danno lamentato (da rapportarsi di norma al cosiddetto "interesse negativo"), mentre l'Amministrazione è onerata di provare che non vi è stato comportamento omissivo oppure che la condotta addebitata non è rilevante sotto il profilo eziologico oppure che l'evento di danno non le è imputabile.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 24073 del 2017

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1173
Cod. Civ. art. 1175
Cod. Civ. art. 1218
Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2 bis
Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST.
Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 30 CORTE COST.

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