Cass. civ. n. 1330 del 12 gennaio 2024

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE Morte della parte - Riassunzione mediante notifica agli eredi impersonalmente e collettivamente - Necessaria individuazione degli eredi - Onere della prova - A carico di chi afferma la qualità di erede.


In tema di riassunzione del processo per morte di una parte mediante notifica agli eredi impersonalmente e collettivamente, l'accertamento della qualità di erede, afferendo all'accertamento del diritto sostanziale oggetto della pretesa, resta assoggettato ai principi generali su cui si fonda l'onere della prova, di cui all'art. 2967 c.c., non potendosi desumere dalla mera costituzione in giudizio l'accettazione tacita dell'eredità, con la conseguenza che grava sulla parte che alleghi la qualità di erede fornirne la prova, spettando poi al giudice verificare l'assolvimento dell'onere, anche valutando il comportamento, processuale ed extraprocessuale, tenuto dal chiamato.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 17445 del 2019

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 303 com. 2 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 476
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE