Cass. civ. n. 13300 del 15 maggio 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER L'AGRICOLTURA - TERRITORI MONTANI - RIDUZIONE DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI ICI - Agevolazioni di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992 - Società di capitali - Applicabilità - Imprenditore agricolo professionale - Condizioni.
In tema di ICI, le agevolazioni di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992, consistenti nel considerare agricolo anche il terreno posseduto da una società agricola, si applicano anche alle società di capitali, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 99 del 2004, a condizione che detta società possa essere considerata imprenditore agricolo professionale ovvero se, oltre ad avere da statuto come oggetto sociale esclusivo l'esercizio delle attività di cui all'art. 2935 c.c., abbia almeno un amministratore che possieda i requisiti necessari per la qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 1
Cod. Civ. art. 2135