Cass. civ. n. 13329 del 19 maggio 2025

Testo massima n. 1


RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - IN GENERE Atto presupposto - Omessa o invalida notifica - Atto consequenziale notificato - Nullità - Sussistenza - Scelta dell’oggetto di impugnazione ex art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Poteri del giudice.


In tema di riscossione delle imposte, l'omissione (o invalidità) della notifica di un atto presupposto costituisce vizio comportante la nullità dell'atto consequenziale notificato, la quale può farsi valere mediante la scelta, ex art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificato, deducendo il vizio dell'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare anche quest'ultimo per contestare la pretesa tributaria; pertanto, la verifica circa la scelta compiuta dal contribuente compete al giudice del merito, il quale, nel primo caso, dovrà acclarare solo il difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, mentre, nel secondo, la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza della pretesa fiscale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 13113 del 2018

Normativa correlata

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 3 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 160
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST.

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