Cass. civ. n. 13358 del 20 maggio 2025

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO Principio di autosufficienza del ricorso - Sentenza di commissione tributaria regionale - Vizio di motivazione - Censura relativa al giudizio sulla congruità della motivazione dell'avviso di accertamento - Ammissibilità - Condizioni - Riproduzione testuale degli elementi essenziali dell'atto impugnato - Necessità - Fondamento.


In base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale, sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell'avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l'esame del ricorso.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 16147 del 2017

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 366
Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

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