Cass. civ. n. 13362 del 16 maggio 2023
Testo massima n. 1
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - IN GENERE
Terzo proprietario dei beni pignorati - Rimedi esperibili - Opposizione del terzo - Proponibilità - Termini - Opposizione tardiva proposta dopo l'assegnazione del bene al creditore - Condizione di mala fede dell’assegnatario - Conseguenze - Risarcimento del danno - Spettanza - Fattispecie.
Il terzo che assume di essere proprietario dei beni mobili pignorati può proporre l'opposizione ex art. 619 c.p.c. - prima della vendita o dell'assegnazione - per paralizzare l'azione esecutiva e, dopo la vendita, l'opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. per la ripetizione della somma ricavata; dopo l'assegnazione al creditore, il terzo può agire, ai sensi dell'art. 2926, comma 1, c.c., nei confronti del creditore assegnatario che ha acquisito in buona fede il possesso dei beni, entro il termine decadenziale di 60 giorni, soltanto per la ripetizione della somma corrispondente al credito soddisfatto con l'assegnazione; in caso di mala fede dell'assegnatario, invece, il terzo può rivendicare i beni senza limiti temporali ex artt. 2920 e 2925 c.c.; indipendentemente dalla condizione soggettiva dell'assegnatario, il terzo può proporre l'opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. per far valere i suoi diritti sulla somma ricavata, ma solo nell'ipotesi in cui l'esecuzione mobiliare sia ancora pendente, dopo l'assegnazione, per la distribuzione tra i creditori concorrenti sull'eccedenza; resta ferma, in ogni caso, la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni cagionati al terzo e per le spese affrontate a causa dell'espropriazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che, avendo ravvisato la mala fede dell'assegnatario, aveva qualificato in termini petitori la domanda giudiziale proposta dal terzo e condannato il creditore al risarcimento dei danni).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 948
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2920
Cod. Civ. art. 2925
Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Proc. Civ. art. 620
Cod. Civ. art. 2926