Cass. civ. n. 13398 del 15 maggio 2024

Testo massima n. 1


PERMUTA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Trasferimento della proprietà di un'area in cambio di locali da costruire sulla stessa area - Qualificazione come permuta di cosa presente con cosa futura - Conseguenze - Momento in cui il bene viene ad esistenza - Rilevanza - Fattispecie.


Il contratto con il quale le parti prevedono il trasferimento della proprietà di un'area fabbricabile in cambio di immobili da costruire nella stessa area integra gli estremi della permuta di cosa presente con cosa futura; ne consegue che l'effetto traslativo della proprietà degli immobili da costruire si verifica, ex art. 1472 c.c., non appena la cosa viene ad esistenza, momento che si identifica nella conclusione del processo edificatorio nelle sue componenti essenziali, ossia nella realizzazione delle strutture fondamentali.(In applicazione di detto principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte di appello, la quale aveva erroneamente ritenuto che l'effetto traslativo ex art. 1472 c.c. si fosse verificato, ancorché le costruzioni, costituite da muretti e pilastri, fossero inidonee a determinare l'esistenza dei beni futuri oggetto del contratto, ed aveva conseguentemente ridotto il danno subito dai proprietari dell'area permutata in misura pari al valore dei manufatti realizzati).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 24172 del 2013

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1472
Cod. Civ. art. 1555

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