Cass. civ. n. 1341 del 12 gennaio 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE Motivo di impugnazione - Contenuto - Critica della decisione impugnata - Considerazione delle motivazioni poste a fondamento della decisione - Necessità - Mancanza - Conseguenze.
Il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 366 lett. 4
Cod. Proc. Civ. art. 342 com. 1