Cass. civ. n. 1341 del 12 gennaio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE Motivo di impugnazione - Contenuto - Critica della decisione impugnata - Considerazione delle motivazioni poste a fondamento della decisione - Necessità - Mancanza - Conseguenze.


Il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 17330 del 2015

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2
Cod. Proc. Civ. art. 366 lett. 4
Cod. Proc. Civ. art. 342 com. 1

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