Cass. civ. n. 13425 del 16 maggio 2023

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE Concordato fallimentare - Creditori chirografari e terzi revocati - Obbligo del proponente di pagare entro limiti percentuali su pregressi riparti - Possibilità, per il terzo revocato, di chiedere la differenza tra intero credito e quota residua ridotta percentualmente - Esclusione.


In tema di procedure concorsuali, nell'ipotesi di concordato fallimentare con assunzione nel quale il proponente si sia obbligato a pagare i creditori chirografari e gli eventuali terzi revocati in misura non superiore alla percentuale residua spettante ai creditori chirografari per effetto di pregressi piani di riparto, il creditore di regresso, soccombente nel giudizio di revocatoria fallimentare, non può chiedere all'assuntore del concordato il pagamento della differenza tra l'intero credito e la quota residua ridotta in percentuale per effetto dei pregressi riparti che il proponente si era obbligato a corrispondere a tutti i creditori chirografari.

Nessuna massima correlata

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 70 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 112
Legge Falliment. art. 135
Cod. Civ. art. 1321

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