Cass. civ. n. 13425 del 15 maggio 2024

Testo massima n. 1


VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE Compravendita di immobile - Difetti conseguenti alla vetustà dell'edificio o delle tecniche costruttive - Vizi occulti - Esclusione - Limiti.


In caso di vendita di un immobile di risalente costruzione, la cui datazione non sia stata celata dalla parte alienante, i difetti materiali conseguenti allo stato di vetustà non integrano un vizio occulto, essendo facilmente individuabili con l'ordinaria diligenza, anche quando siano relativi a parti strutturali dell'edificio immediatamente non percepibili con il senso della vista, quali, per esempio, il tetto, i solai o le fondamenta.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 24343 del 2017

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1490
Cod. Civ. art. 1491

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