Cass. civ. n. 13430 del 20 maggio 2025
Testo massima n. 1
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE Atto interruttivo della prescrizione - Attività interpretativa - Finalità - Censurabilità in cassazione - Limiti.
L'attività interpretativa di un atto interruttivo della prescrizione è finalizzata non a ricostruire l'intento perseguito dal suo autore, ma ad accertare l'oggettiva riconoscibilità dell'atto da parte del destinatario, traducendosi, pertanto, in un'indagine di fatto riservata all'apprezzamento del giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei soli casi di inadeguatezza della motivazione ovvero di inosservanza delle norme ermeneutiche compatibili con gli atti giuridici in senso stretto.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1362
Cod. Civ. art. 2943