Cass. civ. n. 13430 del 20 maggio 2025

Testo massima n. 1


OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE Atto interruttivo della prescrizione - Attività interpretativa - Finalità - Censurabilità in cassazione - Limiti.


L'attività interpretativa di un atto interruttivo della prescrizione è finalizzata non a ricostruire l'intento perseguito dal suo autore, ma ad accertare l'oggettiva riconoscibilità dell'atto da parte del destinatario, traducendosi, pertanto, in un'indagine di fatto riservata all'apprezzamento del giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei soli casi di inadeguatezza della motivazione ovvero di inosservanza delle norme ermeneutiche compatibili con gli atti giuridici in senso stretto.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 11579 del 2014

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1219
Cod. Civ. art. 1362
Cod. Civ. art. 2943

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