Cass. civ. n. 13432 del 20 maggio 2025

Testo massima n. 1


PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - APPELLO - SOSPENSIONE Procedimento di sospensione - Natura - Subprocedimento incidentale - Conseguenze - Spese relative - Liquidazione - Criteri - Riferimento all'esito complessivo del procedimento principale.


L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata, formulata ex art. 283 c.p.c., instaura un subprocedimento incidentale, privo di autonomia rispetto al giudizio di merito, sicché la regolamentazione delle spese ad esso relative va disposta, al pari di quella concernente le spese del procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest'ultimo, tenendo conto del suo esito complessivo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 2671 del 2013

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

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