Cass. pen. n. 8128 del 20 luglio 1992

Testo massima n. 1


Per il combinato disposto degli artt. 100, primo comma, c.p.p. e 39 att., il difensore che ha assistito la parte civile nel giudizio di merito, ancorché non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, è legittimato ad autenticare la firma della stessa in calce alla scrittura privata con la quale nomina il difensore per il giudizio di legittimità.

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