Cass. civ. n. 13446 del 17 maggio 2023

Testo massima n. 1


BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Acquisto di prodotti finanziari - Obblighi informativi gravanti sull’intermediario - Attinenza alla natura e oggetto del contratto - Esclusione - Elementi di valutazione sulla convenienza - Sussistenza - Conseguenze - Annullabilità de contratto per errore - Insussistenza - Ragioni.


In tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, che devono essere assolti prima dell'acquisto dei prodotti finanziari, non riguardano direttamente la natura e l'oggetto del contratto, ma gli elementi utili per valutare la convenienza dell'operazione e non sono quindi idonei a integrare l'ipotesi di annullabilità del contratto per errore, giacché la doglianza dell'investitore inerente all'acquisto di un titolo privo del positivo andamento sperato resta confinata nell'irrilevante sfera dei motivi.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 18039 del 2012

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1429
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21

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