Cass. pen. n. 4742 del 10 maggio 1996
Testo massima n. 1
La parte civile, il responsabile civile, la persona civilmente obbligata alla pena pecuniaria e la persona offesa dal reato non possono nominare più di un difensore. Ne consegue che la nomina di altro difensore in eccedenza — ancorché non possa essere considerata atto nullo, giacché non solo detta nullità non è prevista, ma deve ritenersi implicitamente esclusa per il fatto che la nomina già è produttiva di potenziali effetti a decorrere dal momento della revoca di quelle precedentemente conferite, potendo solo da quel momento produrre i suoi effetti — non abilita il difensore medesimo al compimento di alcuna attività di rappresentanza e difesa, rendendosi invalidi gli atti eventualmente compiuti nel periodo per il quale la procura non era operativa.
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