Cass. civ. n. 13459 del 20 maggio 2025

Testo massima n. 1


INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITU' DI ELETTRODOTTO Industria - Energia elettrica (industria ed impianti elettrici) - Servitù di elettrodotto - Giudizio per la pronuncia di sentenza costitutiva - Giudice - Percorso autorizzato - Modificazione al fine di un minor pregiudizio per il fondo servente - Ammissibilità - Autorizzazione amministrativa relativa all'impianto - Rilevanza.


Nel giudizio per la pronuncia di sentenza costitutiva della servitù di elettrodotto, il giudice ha il potere di valutare se il percorso autorizzato riesca il meno pregiudizievole possibile al fondo servente, ovvero se è necessario modificarlo a tal fine, atteso che l'autorizzazione amministrativa del relativo impianto, quando l'ente pubblico invece di seguire la via espropriativa abbia discrezionalmente preferito servirsi della costituzione coattiva della servitù "iure privatorum", integra un mero presupposto, di per sé inidoneo per il successivo insorgere della servitù di elettrodotto, la quale ha come titolo esclusivamente la pronuncia del giudice, che la costituisce previo pagamento della relativa indennità.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 5864 del 1993

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1032
Cod. Civ. art. 1056 CORTE COST.
Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 121
Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 122
Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST.
Legge Reg. Veneto 06/09/1991 num. 24 art. 15

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