Cass. civ. n. 13465 del 17 maggio 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI Omissione dell'ordine di notificazione nei confronti di una delle parti - Sentenza di appello - Cassazione della stessa - Condizioni.


La sentenza del giudice di appello, il quale abbia omesso di disporre la notificazione dell'impugnazione anche ai soggetti per i quali sia ancora possibile l'impugnativa, é suscettibile di essere cassata dalla Corte di cassazione soltanto se, al tempo della decisione di quest'ultima, non siano ancora decorsi i termini per l'appello, non producendo diversamente l'inosservanza dell'art. 332 c.p.c. alcun effetto.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 17868 del 2007

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 332
Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

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