Cass. civ. n. 13483 del 20 maggio 2025
Testo massima n. 1
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Sentenza che abbia pronunciato sulla competenza e sulle spese - Impugnazione - Con regolamento per quanto attiene alla competenza - Nei modi ordinari relativamente alle spese - Fattispecie.
La sentenza che abbia pronunciato sulla competenza e sulle spese può essere impugnata unicamente con l'istanza di regolamento per quanto riguarda la questione relativa alla competenza e nei modi ordinari relativamente alla pronuncia sulle spese, indipendentemente e separatamente dall'istanza di regolamento. (Nella specie, in presenza di adesione all'eccezione di incompetenza per territorio, il tribunale, anziché disporre la cancellazione della causa dal ruolo, aveva declinato la propria competenza e statuito sulle spese; tale statuizione era stata impugnata dinanzi alla corte distrettuale che aveva dichiarato inammissibile il gravame affermando che l'appellante non poteva impugnare la sentenza di primo grado limitatamente alle spese; la S.C. ha dunque cassato tale decisione in applicazione del principio enunciato).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.