Avvocato.it

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 20072 del 5 maggio 2003

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 20072 del 5 maggio 2003

Testo massima n. 1

Il divieto di intercettazione di conversazioni o comunicazioni nei confronti dei difensori, sancito dall’art. 103, quinto comma, c.p.p., riguarda l’attività captativa in danno del difensore in quanto tale, e dunque nell’esercizio delle funzioni inerenti al suo ufficio, quale che sia il procedimento cui si riferisca, e non si estende ad ogni altra conversazione, non inerente [ tanto più ove costituisce essa stessa reato ], che si svolga nel suo studio o domicilio. La prescrizione anzidetta non si traduce, in definitiva, in un divieto assoluto di conoscenza ex ante, come se il legale godesse di un ambito di immunità assoluta o di un privilegio di categoria, ma implica una verifica postuma del rispetto dei relativi limiti, la cui violazione comporta l’inutilizzabilità delle risultanze dell’ascolto non consentito, ai sensi dell’art. 103, settimo comma, e la distruzione della relativa documentazione, a norma dell’art. 271 richiamato dallo stesso art. 103, settimo comma, del codice di rito.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze