Cass. civ. n. 13490 del 15 maggio 2024
Testo massima n. 1
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE
Esperti linguistici - Natura privatistica del rapporto di lavoro - Obbligo di esclusività - Insussistenza - Conseguenze.
Il rapporto di lavoro che si instaura fra l'università e i collaboratori esperti linguistici ha natura privatistica ed è pertanto sottratto all'obbligo di esclusività vigente nel settore del pubblico impiego contrattualizzato, con la conseguenza che - in caso di violazione dello stesso - non si applica la disciplina della decadenza di cui agli artt. 60 e ss. del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (richiamati dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001), fermo restando che il prestatore di lavoro è comunque tenuto al rispetto delle prescrizioni di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
DPR 10/01/1957 num. 3 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 CORTE COST.
Contr. Coll. 21/05/1996 art. 51
Cod. Civ. art. 2104
Cod. Civ. art. 2105