Cass. civ. n. 13490 del 15 maggio 2024

Testo massima n. 1


ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE


Esperti linguistici - Natura privatistica del rapporto di lavoro - Obbligo di esclusività - Insussistenza - Conseguenze.


Il rapporto di lavoro che si instaura fra l'università e i collaboratori esperti linguistici ha natura privatistica ed è pertanto sottratto all'obbligo di esclusività vigente nel settore del pubblico impiego contrattualizzato, con la conseguenza che - in caso di violazione dello stesso - non si applica la disciplina della decadenza di cui agli artt. 60 e ss. del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (richiamati dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001), fermo restando che il prestatore di lavoro è comunque tenuto al rispetto delle prescrizioni di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Riferimenti normativi

DPR 10/01/1957 num. 3 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 CORTE COST.
Contr. Coll. 21/05/1996 art. 51
Cod. Civ. art. 2104
Cod. Civ. art. 2105

Ricerca articolo

Massime correlate

Precedenti: Cass. civ. n. 4921/2016

Ricerca altre sentenze

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE