Cass. civ. n. 13491 del 15 maggio 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO Periodo di comporto - Regime successivo all'art. 1, comma 42, l. n. 92 del 2012 - Superamento - Obbligo datoriale convenzionale di comunicare l'imminente scadenza del periodo di comporto - Inadempimento - Conseguenze - Licenziamento - Illegittimità - Tutela reintegratoria cd. debole - Applicabilità.


In tema di licenziamento per superamento del comporto, nel regime successivo all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012, l'inadempimento dell'obbligo, previsto dal contratto collettivo, di comunicare al lavoratore l'imminente scadenza del periodo di comporto determina l'illegittimità del licenziamento e l'applicazione del regime sanzionatorio della tutela reintegratoria c.d. debole, secondo l'espressa previsione dei commi 7 e 4 del novellato art. 18 della l. n. 300 del 1970.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 3645 del 2016

Normativa correlata

Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST.
Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 7 CORTE COST. PENDENTE
Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

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