Cass. civ. n. 13514 del 20 maggio 2025
Testo massima n. 1
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Infortunio del dipendente dell'impresa subappaltatrice - Responsabilità del preposto del subappaltante - Esclusione - Fondamento - Eccezioni.
Nell'ipotesi di infortunio del dipendente dell'impresa subappaltatrice, la responsabilità del preposto del subappaltante non è configurabile né ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 626 del 1994 (disposizione che non riguarda il preposto e regola solo la responsabilità del datore di lavoro, committente o subcommittente, e dell'appaltatore, in considerazione di una serie di obblighi che la legge attribuisce ai datori di lavoro chiamati a cooperare tra di loro), né per la mancata adozione delle misure precauzionali previste nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), in quanto anche l'obbligo di adottare tali misure incombe sul datore di lavoro o su un suo delegato munito di adeguati poteri decisionali e di spesa, e non sul preposto, destinatario del solo obbligo di assicurare il rispetto delle misure già decise e predisposte dal datore e dai dirigenti responsabili, essendo comunque necessario, ai fini di una sua responsabilità, che egli sia titolare dei poteri necessari per impedire l'evento lesivo in concreto verificatosi.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 7
Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 8