Cass. civ. n. 13514 del 20 maggio 2025

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Infortunio del dipendente dell'impresa subappaltatrice - Responsabilità del preposto del subappaltante - Esclusione - Fondamento - Eccezioni.


Nell'ipotesi di infortunio del dipendente dell'impresa subappaltatrice, la responsabilità del preposto del subappaltante non è configurabile né ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 626 del 1994 (disposizione che non riguarda il preposto e regola solo la responsabilità del datore di lavoro, committente o subcommittente, e dell'appaltatore, in considerazione di una serie di obblighi che la legge attribuisce ai datori di lavoro chiamati a cooperare tra di loro), né per la mancata adozione delle misure precauzionali previste nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), in quanto anche l'obbligo di adottare tali misure incombe sul datore di lavoro o su un suo delegato munito di adeguati poteri decisionali e di spesa, e non sul preposto, destinatario del solo obbligo di assicurare il rispetto delle misure già decise e predisposte dal datore e dai dirigenti responsabili, essendo comunque necessario, ai fini di una sua responsabilità, che egli sia titolare dei poteri necessari per impedire l'evento lesivo in concreto verificatosi.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 5419 del 2019

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.
Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 7
Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 8

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