Cass. pen. n. 15098 del 22 aprile 2002

Testo massima n. 1


Nel caso in cui il nuovo difensore nominato il giorno prima dell'udienza, in sostituzione del difensore revocato, faccia richiesta di termini a difesa, il provvedimento di diniego posto in violazione dell'art. 108 c.p.p., integra una nullità a regime intermedio ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p., in quanto attiene all'assistenza dell'imputato, ma non deriva dall'assenza del difensore, sicché deve essere dedotta ai sensi dell'art. 182 c.p.p. dal difensore presente subito dopo il compimento dell'atto di diniego essendo soggetta alle preclusioni ed alle sanatorie di cui all'art. 180 e ss. c.p.p.

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