Avvocato.it

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 15098 del 22 aprile 2002

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 15098 del 22 aprile 2002

Testo massima n. 1

Nel caso in cui il nuovo difensore nominato il giorno prima dell’udienza, in sostituzione del difensore revocato, faccia richiesta di termini a difesa, il provvedimento di diniego posto in violazione dell’art. 108 c.p.p., integra una nullità a regime intermedio ai sensi degli artt. 178 lett. c ] e 180 c.p.p., in quanto attiene all’assistenza dell’imputato, ma non deriva dall’assenza del difensore, sicché deve essere dedotta ai sensi dell’art. 182 c.p.p. dal difensore presente subito dopo il compimento dell’atto di diniego essendo soggetta alle preclusioni ed alle sanatorie di cui all’art. 180 e ss. c.p.p.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze