Cass. civ. n. 13518 del 20 maggio 2025
Testo massima n. 1
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEFONI - IN GENERE Portabilità utenza telefonica (c.d. number portability) - Servizio accessorio - Esclusione - Oggetto della prestazione dell'operatore di telefonia - Sussistenza - Inadempimento - Risarcimento dei danni da inutilizzabilità della specifica utenza telefonica - Ammissibilità - Condizioni - Possibilità di fare ricorso a mezzi alternativi - Rilevanza - Esclusione.
In tema di rapporti contrattuali concernenti le utenze telefoniche, la portabilità del numero telefonico (cosiddetta "number portability") non è un mero servizio accessorio, ma integra l'oggetto della prestazione che l'operatore di telefonia è tenuto ad adempiere in favore dell'utente, ex art. 1, comma 3, d.l. n. 7 del 2007 ("decreto Bersani"), conv. con modif. dalla l. n. 40 del 2007, sicché il suo inadempimento determina la risarcibilità di tutte le ripercussioni negative, patrimoniali e non patrimoniali, subite in conseguenza dell'inutilizzabilità della specifica utenza telefonica, senza che assuma rilevanza l'eventuale esistenza di mezzi di comunicazione alternativi, estranei al rapporto contrattuale.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 02/04/2007 num. 40 CORTE COST.
Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 41 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1218
Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.