Cass. civ. n. 13518 del 20 maggio 2025

Testo massima n. 1


POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEFONI - IN GENERE Portabilità utenza telefonica (c.d. number portability) - Servizio accessorio - Esclusione - Oggetto della prestazione dell'operatore di telefonia - Sussistenza - Inadempimento - Risarcimento dei danni da inutilizzabilità della specifica utenza telefonica - Ammissibilità - Condizioni - Possibilità di fare ricorso a mezzi alternativi - Rilevanza - Esclusione.


In tema di rapporti contrattuali concernenti le utenze telefoniche, la portabilità del numero telefonico (cosiddetta "number portability") non è un mero servizio accessorio, ma integra l'oggetto della prestazione che l'operatore di telefonia è tenuto ad adempiere in favore dell'utente, ex art. 1, comma 3, d.l. n. 7 del 2007 ("decreto Bersani"), conv. con modif. dalla l. n. 40 del 2007, sicché il suo inadempimento determina la risarcibilità di tutte le ripercussioni negative, patrimoniali e non patrimoniali, subite in conseguenza dell'inutilizzabilità della specifica utenza telefonica, senza che assuma rilevanza l'eventuale esistenza di mezzi di comunicazione alternativi, estranei al rapporto contrattuale.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 10201 del 2025

Normativa correlata

Decreto Legge 31/01/2007 num. 7 art. 1 com. 3
Legge 02/04/2007 num. 40 CORTE COST.
Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 41 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1218
Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

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