Cass. civ. n. 13525 del 20 maggio 2025

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE Trattamento di fine rapporto - Disciplina delle anticipazioni - Derogabilità in melius ex art. 2120, ultimo comma, c.c. - Corresponsione continuativa del T.F.R. in busta paga senza specifica causale - Illegittimità - Ragioni - Fattispecie.


La derogabilità in melius della disciplina delle anticipazioni del trattamento di fine rapporto, prevista dall'art. 2120, ultimo comma, c.c., non può realizzarsi mediante accredito continuativo mensile nella busta paga di un'anticipazione dello stesso non sostenuta da specifica causale, in quanto tale modalità svuota la funzione dell'anticipazione di erogazione una tantum, alterando il meccanismo di funzionamento legale del T.F.R. attraverso l'accantonamento mensile. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia d'appello che aveva ritenuto legittima l'anticipazione del T.F.R. corrisposta mensilmente in busta paga ai lavoratori, in base a un accordo contenuto nel contratto di lavoro).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 7546 del 1998

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

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