Cass. civ. n. 13530 del 17 maggio 2023
Testo massima n. 1
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE Ordinanza ex art. 610 c.p.c. - Reclamo ex art. 624 c.p.c. ed opposizione ex art. 617 c.p.c. - Limiti - Appello – Esclusione.
In tema di esecuzione forzata per consegna o rilascio, l'ordinanza emessa ex art. 610 c.p.c. che, esorbitando dalla sua funzione tipica, decida in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva non è mai appellabile, ma eventualmente reclamabile, ex art. 624 c.p.c., qualora costituisca l'atto conclusivo della fase endoesecutiva di un'opposizione e sia stata presa solo in vista di una mera sospensione della procedura (la quale resta pendente in attesa dell'esito dell'instaurando giudizio di merito), oppure opponibile, ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui implichi la definitiva chiusura del processo esecutivo.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 610
Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.