Cass. civ. n. 13556 del 21 maggio 2025
Testo massima n. 1
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Vittime del dovere e categorie equiparate - Elargizione di cui all'art. 1 l. n. 302 del 1990 - Prescrizione decennale - Decorrenza - Dalla data di entrata in vigore dell'art. 4 del d.P.R. n. 243 del 2006.
Il diritto delle vittime del dovere, e dei soggetti ad esse equiparati, alla speciale elargizione una tantum, già prevista dall'art. 1 della l. n. 302 del 1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, si prescrive nel termine di dieci anni, il quale decorre dalla data di entrata in vigore dell'art. 4 del d.P.R. n. 243 del 2006, che ne ha disciplinato termini e modalità di corresponsione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
DPR 07/07/2006 num. 243 art. 4
Legge 20/10/1990 num. 302 art. 1
Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 565 CORTE COST. PENDENTE