Cass. civ. n. 1357 del 20 gennaio 2025

Testo massima n. 1


PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - VOLONTARI Prosecuzione della contribuzione volontaria per l'Assicurazione Generale Obbligatoria - Divieto di doppia contribuzione ex art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 184 del 1997 - Contribuzione alla gestione separata ex art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995 - Rilevanza - Deroga al divieto ex art. 5 del d.m. n. 282 del 1996 - Insussistenza.


Il divieto di doppia contribuzione stabilito dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 184 del 1997, secondo cui non è consentita la prosecuzione della contribuzione volontaria nell'A.G.O. per i periodi contestualmente assicurati attraverso una delle forme di previdenza obbligatoria, si applica anche con riferimento alla forma di previdenza obbligatoria ex art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995 denominata gestione separata, rispetto alla quale l'art. 5 del d.m. n. 282 del 1996 pone una deroga solo temporale a tale divieto.

Nessuna massima correlata

Normativa correlata

Decreto Legisl. 30/04/1997 num. 184 art. 6 com. 2 CORTE COST.
Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26 CORTE COST.
Decr. Minist. Lavoro e previdenza sociale 02/05/1996 num. 282 art. 5

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